Il Dl 95/2012 art.15 comma 11-bis, convertito in legge, in vigore dal 15/08/2012 prevede:
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica,ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12.
In allegato la relativa circolare di Federfarma Cagliari e il relativo comunicato di Federfarma Roma che evidenziano le varie possibilità.
Al fine di semplificare il comportamento del medico e ridurre il possibile disorientamento dei pazienti è bene precisare quanto segue:
IN ATTESA “DELL\'AGGIUNTA (COMPUTERIZZATA) DEL PRINCIPIO ATTTIVO":
se il medico prescrive un “medicinale equivalente/generico” o un “medicinale equivalente/originator o con nome commerciale”, pur non indicando il principio attivo, il farmacista può dispensare comunque il farmaco in quanto “non ha gli strumenti per poter distinguere la ricetta destinata all’avvio di una terapia, da quella relativa ad una patologia già in atto”.
se il medico prescrive un “medicinale che non ha equivalenti” non è richiesta l\'indicazione del principio attivo;
CON LA SEMPLICE “AGGIUNTA (COMPUTERIZZATA) DEL PRINCIPIO ATTIVO" IL MEDICO POTRA\' CONTINUARE A PRESCRIVERE COME HA FATTO FIN\'ORA, INFATTI:
sia la prescrizione di un “medicinale equivalente/generico” sia la prescrizione di un un “medicinale equivalente/originator o con nome commerciale” avranno anche l\'indicazione del principio attivo;
per la prescrizione di un un “medicinale che non ha equivalenti” non è richiesta l\'indicazione del principio attivo.
NOTA BENE: La sola indicazione del principio attivo in ricetta non consente di individuare uno specifico medicinale con specifica AIC (Autorizzazione Immissione in Commercio).
Un discorso a parte merita la “non sostituibilità” del farmaco e la relativa “sintetica motivazione”:
è\' perlomeno sconcertante che si voglia restringere l\'autorevolezza della prescrizione medica confinandola nel recinto dell\'autoritarismo e della coercizione, accreditando l\'idea che il rispetto della prescrizione del medicodipenda da un atto “coercitivo motivato” e non dal “normale” atto prescrittivo del medico.
La "sintetica motivazione" deve essere indicata solo per le nuove prescrizioni che riportino la dicitura "non sostituibile".
FIMMG CAGLIARI
21 AGOSTO 2012
21-08-2012