A tutti i MMG
E per conoscenza ai direttori di distretto ASP Palermo.
Cari Colleghi,
con il fatto che molti medici vanno in pensione, ci pervengono in Segreteria richieste se un MMG andato in pensione con tale qualifica, può sostituire un MMG.
Come sapete il fenomeno sarà dilagante quindi riteniamo opportuno fare chiarezza sull’argomento.
In relazione a tale situazione, volevo ricordare che l’art. 37 che disciplina le sostituzioni dell’MMG in regime di convenzione di Medicina Generale, per quanto riguarda la fattispecie di sostituzione fiduciaria, che prevede la scelta del sostituto da parte dell’MMG, indica due requisiti assolutamente indefettibili:
- il comma 2°: “il Medico sostituto deve dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dall’art. 17....”
- il comma 3°: “nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di scegliere per i propri assistiti un Medico che garantisca un adeguato livello di qualità professionale. Ove possibile il Medico sostituto deve avere i requisiti per accedere alla graduatoria della Medicina Generale. “
In tale contesto normativo assume rilevanza la lettura dell’art. 17 sulle incompatibilità dove al:
comma 2° “è, inoltre, incompatibile il Medico che......” lett. f) è disposto: “fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti dell’SSN, fatta esclusione per i Medici già titolari di convenzione per la Medicina Generale all’atto del pensionamento......”
L’argomento testè esposto conferma quindi che lo status di MMG già convenzionato, ed in atto cessato dal rapporto convenzionale, non costituisce motivo di incompatibilità per l’assunzione dell’incarico di sostituzione fiduciaria.
Da ciò l’affermazione che, trattandosi di sostituzione fiduciaria, nella quale è tra l’altro rilevante la provata professionalità del Medico sostituto, quest’ultimo possa essere destinatario di conferimento di incarico fiduciario di sostituzione di MMG.
Saluti
Il segretario generale
Luigi Galvano
06-07-2018