Fimmg Lazio (Pubblicato Martedì, 25 Luglio 2017)
Le indicazioni di un decreto e le scelte politico economiche non possono assolutamente limitare il libero esercizio della professione medica, ma sono solo un semplice invito ad attenersi a determinati protocolli e servono a tutelare il paziente dalla Cattiva Clinica.
Questa una sintesi della sentenza n. 169/2017 del 21 marzo, depositata il 12 luglio 2017 dalla Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul Decreto Lorenzin, che pone alcune basi sull'appropriatezza prescrittiva e le modalità di verifica della stessa da parte delle strutture sanitarie.
La sentenza perimetra con esattezza, con la sua interpretazione, le norme relative alle condizioni di erogabilità del decreto Lorenzin, e di ogni decreto sulla spesa sanitaria, e le interpreta non come un vincolo ma solo come un invito di conoscenza per il Medico ribadendo le norme della giurisprudenza in merito alla libertà, autonomia e responsabilità del sanitario, riportando quindi negli esatti confini l'intrusività della politica, e consolidando ancor di più la giurisprudenza ormai vasta.
Ecco i punti salienti:
No all'imposizione di norme solo a scopi finanziari
La medicina è una scienza in evoluzione pertanto non è possibile imporre una metodica prettamente finanziaria nelle linee guida poiché le acquisizioni scientifiche sono in continua evoluzione e la loro applicazione dipendono dall'autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali (sentenze n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002), (sentenza n. 151 del 2009)."
La giurisprudenza deve tener conto dell'evoluzione e della specificità di una patologia
La legge e la giurisprudenza devono tenere sempre conto non solo della dinamica evolutiva terapeutica ma anche della specificità del paziente, inteso come soggetto titolare di un diritto alla appropriata attribuzione dei presidi diagnostici e terapeutici.
Le sanzioni? mai per deterrenza ma per tutelare la buona clinica
La vigilanza e l'eventuale comminazione di sanzioni al medico non possono essere adoperate per una azione di deterrenza ai fini di ridurre la spesa sanitaria, devono essere al contrario, dirette alla tutela del paziente e del servizio, intercettando eventuali gravi scostamenti dalla buona pratica medica, diretti a soddisfare unicamente interessi economici dei soggetti coinvolti ovvero nell'industria farmaceutica o nella produzione dei servizi sanitari o comunque altri interessi, confliggenti con l'efficace ed efficiente gestione della sanità."
No alla discrezionalità politica ma attenersi alle conoscenze scientifiche
Non sono ammissibili scelte legislative di pura politica dirette a limitare o vietare il ricorso a determinate terapie la cui adozione ricade nell'ambito dell'autonomia e della responsabilità dei medici, che sono tenuti ad operare col consenso informato del paziente e che devono basarsi sullo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche a disposizione, conoscenze che devono derivare e devono essere acquisite da istituzioni e organismi - di norma nazionali o sovranazionali - a ciò deputati.
Il confine tra terapie ammesse e terapie non ammesse, deve tener conto dei due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica, (sentenza n. 282 del 2002), (sentenza n. 338 del 2003).
Richiesta di chiarimenti al medico prescrittiore
La richiesta di chiarimenti al medico prescrittore e l'eventuale riduzione del trattamento economico accessorio deve essere intesa come rigorosamente riferita, non a mere elaborazioni statistiche sull'andamento generale delle prescrizioni, ma a gravi scostamenti dalle evidenze scientifiche in materia. Ovviamente all'interessato deve essere assicurato il diritto a controdedurre rispetto all'addebito contestato, ma anche consentito che egli possa interagire nelle fasi iniziali della decisione formale, in modo da assicurare in tale sede la piena cognizione dei fatti e degli interessi in gioco.
I controlli in linea con la deontologia medica
I controlli non devono essere "controlli burocratici" bensì devono essere gestiti secondo le regole deontologiche dell'esercizio della professione medica. Di questo è responsabile il direttore generale per omessa vigilanza ai sensi dell'art. 9-quater, comma 6.
IL TESTO DELLA SENTENZA
31-07-2017